Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi. Anno 2024

Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi. Anno 2024

Data:

4 Aprile 2024

Tempo di lettura:

2 min

Testo completo della notizia

SI AVVISA LA CITTADINANZA

Che durante il periodo di grave pericolosità di incendio (dal 15 maggio 2024 al 31 ottobre 2024) in tutte le aree del comune a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, E’ TASSATIVAMENTE VIETATO:

  • Accendere fuochi di ogni genere;
  • Usare fornelli che producano faville in boschi e terreni cespugliosi;
  • Compiere qualsiasi operazione che possa creare pericoli di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia stoppie ecc..
  • Bruciare stoppie materiale erbaceo e sterpaglie;
  • Usare fuochi di artificio in occasione di feste e solennità in are diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza la preventiva autorizzazione degli organi competenti;
  • Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato incendio;

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, proprietari di villette con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo condizioni tali da non accrescere il pericolo di roghi.

Ultima revisione: 21 febbraio 2025