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IL SINDACO
VISTI gli articoli 1932, 1933 e 1934 del D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66,
INFORMA
- Ai giovani di sesso maschile che nell'anno 2025 compiono il diciasettesimo anno di età, il dovere di farsi inserire nella lista di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati.
- Ai genitori e tutori dei giovani di cui al punto 1), l'obbligo di curarne l'iscrizione nella lista di leva.
Agli effetti di cui sopra, sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:
- a) i giovani dei quali il padre, o in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, anche se essi dimorano altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel Comune;
- b) i giovani ammogliati, il cui padre o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvoché giustifichino di avere legale domicilio in altro Comune;
- c) i giovani ammogliati domiciliati nel Comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia altrove domicilio;
- d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
- e) i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune;
- Agli effetti dell'iscrizione nelle liste di leva, è considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante all'estero, il Comune dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane;
ovvero, in mancanza di detta designazione, il Comune di Roma.